Rassegna Stampa

lunedì 3 settembre 2012

Cassazione: inadempiente il datore di lavoro se rifiuta la prestazione del dipendente che documenta la guarigione


Cassazione: inadempiente il datore di lavoro se rifiuta la prestazione del dipendente che documenta la guarigione

La Corte di Cassazione,

con sentenza n. 12501 del 19 luglio 2012 ha affermato che
in diritto deve considerarsi che la condizione di malattia del dipendente costituisce
giustificato impedimento che esclude l'inadempimento dell'obbligo di prestazione
lavorativa (art. 2110 c.c.); ma nel momento in cui cessa la malattia, il lavoratore è
tenuto all'adempimento di tale obbligo e, ove offra la prestazione lavorativa, è il
datore di lavoro inadempiente, ove ingiustificatamente la rifiuti. La peculiarità del
caso di specie si legge nella sentenza è data dal fatto che la malattia della dipendente
era espressione di un'inidoneità al lavoro inizialmente valutata (dall'ASL che aveva
sottoposto la dipendente a visita collegiale medica) come permanente. La dipendente
quindi si è assentata dal servizio in una condizione di malattia tour court, sicché,
cessata la malattia per il miglioramento delle sue condizioni fisiche, che quindi
faceva venir meno il carattere permanente dell'inidoneità al lavoro inizialmente
certificata dalla ASL, non si poneva un problema di riammissione in servizio per
revoca di un provvedimento di dispensa, mai intervenuto, ma c'era soltanto la mera
riattivazione dell'obbligo di prestazione lavorativa. Una volta che la visita collegiale
medica aveva accertato il miglioramento delle condizioni di salute della lavoratrice,
come risultante dal certificato medico dalla stessa prodotto, e quindi la ripristinata
idoneità al lavoro, il rifiuto della prestazione lavorativa da parte dell'agenzia risultava
ingiustificato fin dall'inizio. La Suprema Corte ha quindi affermato, come principio
di diritto, che è inadempiente, per mora credenti, il datore di lavoro che rifiuti la
prestazione lavorativa del lavoratore il quale, già assente dal lavoro per malattia,
chieda di riprendere la sua attività allegando e documentando la cessazione della
malattia stessa ante tempus

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