Rassegna Stampa

domenica 15 dicembre 2013


TRASPORTO AEREO: CDM PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI PER PERSONALE

Pubblicato oggi sul sito di Palazzo Chigi un’importante nota che riguarda il nostro mondo.
Le novità, fortemente attese, sono estremamente rilevanti.
Per quanto riguarda il trasporto aereo, sono state inserite quattro norme che prevedono:
1. la proroga degli ammortizzatori sociali per il personale del trasporto aereo,
2. la riduzione del Cuneo fiscale per il personale navigante (piloti, hostess e steward),
3. l’eliminazione della doppia imposizione (tariffe aeroportuali) per i passeggeri in transito,
4. l’obbligo della trasparenza nell’erogazione di contributi ai vettori aerei da parte di enti locali o gestori aeroportuali.
Il Governo ha poi approvato, su proposta del ministro dello
Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, un disegno di legge contenente misure per l’avvio delle attività economiche, per l’accesso al credito, per i finanziamenti ed agevolazioni alle imprese collegato alla legge di stabilità 2014.
Da airmagazine ugltrasportoaereo




                                               

venerdì 2 agosto 2013




Chiarimenti sulla fruizione del congedo parentale ad ore

La Direzione generale per l’Attività ispettiva, in data 22 luglio 2013, è intervenuta in merito alla possibilità che la contrattazione collettiva di settore di secondo livello intervenga nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell’art. 1, comma 339, della L. n. 228/2012.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, la Direzione generale per l’Attività ispettiva ha specificato quanto segue:
“Preliminarmente, si fa presente che – a differenza di quanto avviene in altre discipline che regolamentano il rapporto di lavoro e, in particolare, a differenza del D.Lgs. n. 66/2003, in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, in cui il Legislatore richiede il livello “nazionale” della contrattazione (cfr. artt. 17 e 18, comma 2) – il D.Lgs. n. 151/2001, all’art. 32, fa semplicemente riferimento alla contrattazione “di settore”.
Nello stesso D.Lgs. n. 151/2001, il “settore” è, peraltro, in più occasioni utilizzato, da un lato, per distinguere l’applicabilità degli istituti relativi ai riposi, permessi e congedi per ciò che attiene al settore pubblico e privato; dall’altro per individuare l’ambito di appartenenza dell’impresa ad un determinato “settore produttivo”: si pensi, a titolo esemplificativo, all’art. 78, comma 2 (pubblici servizi di trasporto e settore elettrico), all’art. 79, comma 1, lett. a) (settore dell’industria, del credito, delle assicurazioni, dell’artigianato, marittimi, spettacolo).
Premesso quanto sopra, stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.
Ciò vale, evidentemente, anche in relazione a quanto specificamente previsto dal capoverso del comma 1 bis, che assegna alla “disciplina collettiva” il compito di tenere conto delle “peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali” per le modalità di fruizione e di differimento del congedo “per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”.





Ugl informa che  abbiamo unitariamente a Cgil , Cisl e Uil firmato per stipula la parte generale del contratto Nazionale di settore del Trasporto Aereo.
Inizieremo nel mese di Agosto/Settembre a negoziare le Sezioni contrattuali con le singole associazioni.
Ugl Trasporti



domenica 19 maggio 2013

UGL, raccolte 50mila firme contro la violenza sulle donne




 "L'’Ugl ha raccolto circa 50mila firme per ‘no’ basta alla violenza sulle
donne e per chiedere l’immediata ratifica della convenzione di Istanbul:
la campagna portata avanti dall’Ugl si è conclusa con una grande
partecipazione di cittadini che, su tutto il territorio nazionale, hanno
voluto dire basta”.
Lo dichiarano in una nota la responsabile del Dipartimento della Famiglia
– Politiche dei Diritti e delle Pari Opportunità, Loretta Civili, e la
responsabile dell’Ufficio per le Pari Opportunità, Maria Teresa Roghi.
“Un messaggio chiaro e forte da parte della società, per ribadire che
questa spirale di violenza non può continuare. Per questo abbiamo inviato
una lettera ai presidenti di Camera e Senato per chiedere di essere
ricevuti e consegnare simbolicamente alcune delle cartoline diffuse e
sottoscritte sul territorio da tutti coloro che credono fermamente in
questa battaglia di civiltà, e che hanno dimostrato di volersi impegnare
per una nuova cultura del rispetto nella famiglia, nei luoghi di lavoro e
nella società”.
“Lo scorso anno – concludono – la violenza contro le donne ha raggiunto
livelli che una società civile non deve tollerare: bisogna fare tutto il
possibile contro ogni forma di abuso che troppo spesso ormai degenera in
atti, purtroppo, drammatici”."
 

mercoledì 27 marzo 2013

OGGETTO: Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.


Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 14/03/2013

Circolare n. 40

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e

periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO:
Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al
congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.

SOMMARIO:
1 Premessa e quadro normativo
2 Ambito di applicazione

2.1 Congedo obbligatorio
2.2 Congedo facoltativo

2.3 Padre adottivo o affidatario
3 Trattamento economico, normativo e previdenziale
4 Modalità di fruizione
5 Compatibilità con le prestazioni a sostegno del reddito
6 Trattamento previdenziale (contribuzione figurativa) del congedo
obbligatorio e facoltativo del padre

1 - Premessa e quadro normativo

La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella G. U. n. 153 del 3/7/2012 supplemento
ordinario n. 136, ha previsto alcuni interventi volti alla promozione di una “cultura di maggiore
condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro”.

In particolare il comma 24 lettera a) dell’art. 4 istituisce per il padre, lavoratore dipendente,
un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di
maternità della madre (due giorni), d’ora innanzi denominato “congedo facoltativo”.

Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n.
37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, ha definito i criteri di accesso e modalità di utilizzo dei congedi.

2 – Ambito di applicazione

Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a),
della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non
oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto tale termine resta fissato anche nel caso di parto
prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del
congedo obbligatorio [1].

La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1°
gennaio 2013.

Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la
normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica
amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della
disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del
congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di
parto plurimo.

2.1 Congedo obbligatorio
Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del
bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche
successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.

Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è


aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre
al congedo obbligatorio. al congedo obbligatorio.

Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di
paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2.2 Congedo facoltativo
La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, del congedo facoltativo, ai sensi del
secondo periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche
continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni
del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del
congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal
padre.

Il dettato normativo configura questa fattispecie non come un diritto autonomo bensì come un
diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata
che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall’attività lavorativa.

Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della
madre.

Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto
mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di
astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di
un equivalente periodo (uno o due giorni).

Si precisa che il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si
avvale del congedo di maternità.

2.3 Padre adottivo o affidatario
Gli istituti di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 si applicano anche al padre adottivo o affidatario
e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di
adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

3 - Trattamento economico, normativo.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad
un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.

Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di
congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Pertanto, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata con
modalità che saranno illustrate con successivo messaggio – fatti salvi i casi in cui sia previsto il
pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale
(msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).

4. Modalità di fruizione
Ai sensi dell’art.3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni


di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende
fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita,
sulla base della data presunta del parto.
fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita,
sulla base della data presunta del parto.

Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uniemens.
A tal fine saranno fornite specifiche istruzioni.

Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una
dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un
numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del
congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche
al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.

L’Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti
dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in
contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio
della madre.

Si richiama l’attenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati ad ore.

5. Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
Il congedo obbligatorio per il padre ed il congedo facoltativo sono fruibili in costanza di
rapporto di lavoro nonché nelle ipotesi descritte dall’art. 24 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151.

In particolare, entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo
indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI, nel periodo transitorio
durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a
carico della cassa integrazione guadagni con le stesse modalità previste nel sopra menzionato
art. 24 d.lgs.151/2001 con riferimento ai periodi di congedo di maternità. Di conseguenza, in
tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente
l’indennità per la fruizione dei congedi in argomento, di cui all’art. 4, comma 24, lett. a) della
citata legge 92/2012, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto,
incumulabili.

In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF).

6. Trattamento previdenziale ( contribuzione figurativa ) del congedo
obbligatorio e facoltativo del padre.
Ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto ministeriale 22.12.2012, al congedo obbligatorio e
facoltativo del padre di cui all’art. 4, comma 24, lett.a della legge n.92/2012, si applica la
disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall’art.30 del D.Lgs.n.151 /2001.

Come è noto, il predetto articolo 30, nel disciplinare il trattamento previdenziale del congedo
di paternità di cui all’art.28 del D.lgs.151/2001, rinvia a sua volta all’art. 25 del citato decreto
151, che disciplina il trattamento previdenziale (contributi figurativi ), sia per il periodo di
congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro ( art.25, comma 1 ) sia per il
periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto di lavoro
(art.25 comma 2).


Al riguardo va evidenziato che il congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto
aggiuntivo a quello della madre ed autonomo rispetto ad esso, in quanto spetta comunque
indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Pertanto, esclusivamente
per l’ipotesi di congedo obbligatorio del padre di cui sopra, la contribuzione figurativa nel
periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analogamente a quanto
accade per il congedo obbligatorio della madre (artt.16 e 17 del citato testo unico), a
condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (art.25 comma 2). La contribuzione
dovrà essere valorizzata in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e varrà ai fini del
diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che limitino o
escludano l’efficacia della contribuzione figurativa.

Ove il lavoratore dipendente si trovi in congedo di paternità previsto dall’art. 28 del
D.lgs.n.151/2001, potrà chiedere il congedo obbligatorio di cui all’art. 4, comma 24, lett. a,
della legge 92/2012 ( ciò in forza di quanto previsto dall’ art.1, comma 6, DM 22.12.2012).
Anche in questo caso, la contribuzione figurativa a copertura del giorno di fruizione del
congedo obbligatorio sarà valorizzata secondo le disposizioni vigenti e la scadenza del congedo
di paternità ex art. 28 del D.lgs.151 si sposterà di un giorno.

La contribuzione figurativa per il congedo obbligatorio e facoltativo di cui all’art.4, comma 24,
lett.a della legge 92/2012, spetterà anche nei casi di applicazione dell’art. 24 del
D.Lgs.151/2001 previsti dal paragrafo 5 della presente circolare.


[1] Cfr. sentenza della Corte Costituzionale n.116 del 7 aprile 2011, pubblicata in G.U. il 13
aprile 2011.
Il Direttore Generale
Nori


mercoledì 20 febbraio 2013

Cassazione : Assenza ingiustificata di breve durata e licenziamento







Cassazione : Assenza ingiustificata di breve durata e licenziamento



Con la sentenza n. 3179 del 11 febbraio 2013 la Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente accusato di essersi allontanato per un breve lasso di tempo (3 ore), senza una giustificazione, dal luogo di lavoro. 

La Suprema Corte ha rilevato che la mancanza nella condotta del dipendente «non integrava un inadempimento di gravità tale da giustificare il licenziamento», considerata «l'oggettiva entità della durata della mancata prestazione lavorativa e della connessa assenza ingiustificata dal posto di lavoro», la «mancanza nella lettera di contestazione dell'indicazione di concreti elementi atti a connotare la condotta del dipendente in termini fraudolenti». 





lunedì 4 febbraio 2013





Cassazione: Illegittimo il licenziamento del lavoratore che non viene trovato nel centro termale dove si doveva curare.



Le testimonianze rese dagli investigatori incaricati dal datore di lavoro di effettuare controlli circa la presenza della lavoratrice nel centro termale dove aveva detto di doversi recare non sono sufficienti a "sostenere l'assunto datoriale relativo alla ingiustificatezza dell'assenza della lavoratrice dal luogo di lavoro per mancata fruizione delle cure termali per le quali aveva ottenuto il permesso retribuito, e il mancato incontro della lavoratrice all'entrata od uscita dal centro non potevano costituire prova certa della mancata fruizione delle cure stesse.". 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1329 del 21 gennaio 2013, ha affermato che "ferma la validità del principio invocato dal datore di lavoro, relativo alla legittimità del controllo da parte di terzi della condotta del lavoratore al di fuori dello stretto ambito lavorativo, ove lo stesso sia finalizzato alla tutela dei beni estranei al rapporto stesso, sarebbe stato onere dell'azienda dimostrare e provare la giusta causa del licenziamento anche attraverso elementi idonei a dimostrare la presenza della lavoratrice in luoghi diversi dal centro termale nei giorni delle assenze dal lavoro.". 

Tanto più - proseguono i giudici di legittimità - in un'ipotesi come quella in esame, in cui la stessa lavoratrice aveva fornito supporto probatorio all'assunto della sua presenza presso il centro termale nei giorni in cui aveva fruito dei permessi retribuiti, la prova del datore di lavoro avrebbe dovuto presentarsi con caratteristiche idonee a confutare l'impianto motivazionale adottato e di valenza probatoria decisiva mentre la società ha sollecitato solo un riesame del ragionamento decisorio, prospettando una ricostruzione diversa dei medesimi fatti presi in esame dalla Corte territoriale.