Rassegna Stampa

venerdì 2 agosto 2013




Chiarimenti sulla fruizione del congedo parentale ad ore

La Direzione generale per l’Attività ispettiva, in data 22 luglio 2013, è intervenuta in merito alla possibilità che la contrattazione collettiva di settore di secondo livello intervenga nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell’art. 1, comma 339, della L. n. 228/2012.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, la Direzione generale per l’Attività ispettiva ha specificato quanto segue:
“Preliminarmente, si fa presente che – a differenza di quanto avviene in altre discipline che regolamentano il rapporto di lavoro e, in particolare, a differenza del D.Lgs. n. 66/2003, in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, in cui il Legislatore richiede il livello “nazionale” della contrattazione (cfr. artt. 17 e 18, comma 2) – il D.Lgs. n. 151/2001, all’art. 32, fa semplicemente riferimento alla contrattazione “di settore”.
Nello stesso D.Lgs. n. 151/2001, il “settore” è, peraltro, in più occasioni utilizzato, da un lato, per distinguere l’applicabilità degli istituti relativi ai riposi, permessi e congedi per ciò che attiene al settore pubblico e privato; dall’altro per individuare l’ambito di appartenenza dell’impresa ad un determinato “settore produttivo”: si pensi, a titolo esemplificativo, all’art. 78, comma 2 (pubblici servizi di trasporto e settore elettrico), all’art. 79, comma 1, lett. a) (settore dell’industria, del credito, delle assicurazioni, dell’artigianato, marittimi, spettacolo).
Premesso quanto sopra, stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.
Ciò vale, evidentemente, anche in relazione a quanto specificamente previsto dal capoverso del comma 1 bis, che assegna alla “disciplina collettiva” il compito di tenere conto delle “peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali” per le modalità di fruizione e di differimento del congedo “per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”.





Ugl informa che  abbiamo unitariamente a Cgil , Cisl e Uil firmato per stipula la parte generale del contratto Nazionale di settore del Trasporto Aereo.
Inizieremo nel mese di Agosto/Settembre a negoziare le Sezioni contrattuali con le singole associazioni.
Ugl Trasporti