Rassegna Stampa

mercoledì 19 settembre 2012

Cassazione: è condotta antisindacale sostituire lavoratori in sciopero con altri lavoratori di qualifica superiore


Cassazione: è condotta antisindacale sostituire lavoratori in sciopero con altri lavoratori di qualifica superiore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14157 del 6 agosto 2012, va a decidere su una questione di illegittimità sindacale. Una società di Cash and Carry si rivolge alla Suprema Corte per ricorrere contro una sentenza del Tribunale di Venezia. La società in questione aveva sostituito dei lavoratori in sciopero con altri di mansioni superiori. Il Tribunale aveva dichiarato antisindacale il comportamento della società in quanto i lavoratori avevano qualifiche superiori e quindi secondo l'art. 2103 c.c. "II lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte...." ed aggiunge, che "ogni patto contrario è nullo". Inoltre, la condotta del datore di lavoro è stata, anche per la situazione di incertezza che ne è conseguita, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. In sé non costituisce comportamento antisindacale la scelta del datore di lavoro di sostituire i lavoratori che aderiscono allo sciopero con altri lavoratori (non aderenti allo sciopero o appartenenti a settori non interessati dallo sciopero), ma lo statuto dei lavoratori garantisce lo svolgimento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro (art. 14) e tutela contro comportamenti datoriali "diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonché il diritto di sciopero" (art. 28). Il comportamento del datore di lavoro che fa ricadere su altri lavoratori (non scioperanti o addetti a settori non interessati dallo sciopero) le conseguenze negative di uno sciopero mediante il compimento di atti illegittimi, lede l'interesse collettivo del sindacato, tutelato dalla legge in modo distinto ed autonomo da quello dei singoli. Lo lede nella sua essenza: nella capacità, cioè, di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali.

martedì 18 settembre 2012

Cassazione: Art.18 datore non puo' lucrare su diritto opzione





Scelta indennizzo non congela pagamento arretrati a lavoratore



Il dipendente che anziche' essere reintegrato sceglie l'indennizzo economico dall'azienda che lo ha illegittimamente licenziato, ha diritto a ricevere le mensilita' che decorrono dalla data del recesso a quella dell'integrale soddisfacimento di tale diritto. I ritardi si pagano perchè il conteggio di quanto il datore deve dare non si ferma alla data dell'esercizio dell'opzione (previsto dall'art. 18, comma cinque, Statuto dei lavoratori), ma prosegue fino al giorno in cui tutta l'indennita' sostitutiva non sia corrisposta. Lo sottolinea la Cassazione. In particolare, la Suprema Corte con la sentenza 15519 – che ha dato ragione a un addetto ai treni nella causa contro le Ferrovie italiane - ordina ai giudici di merito, soprattutto alla Corte di Appello di Roma che aveva 'sbagliato', di uniformarsi a questo indirizzo che deve essere considerato''prevalente e preferibile'', sebbene vi sia una tesi minoritaria che ritiene che le retribuzioni vadano commisurate solo fino al giorno in cui il lavoratore esercita l'opzione. Questo il principio fissato dall'alta corte: ''In caso di esercizio del diritto di opzione ex art. 18, comma 5, legge 300 del 1970, l'ammontare del risarcimento in caso di ritardata corresponsione dell'indennita' deve essere pari alle retribuzioni perdute fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto''. ''Questa soluzione - spiega la Cassazione, relatore Giuseppe Bronzini - rafforza, anche alla luce di principi comuni agli stati dell'Unione europea, la garanzia di un pronto ristoro del danno in favore del lavoratore e dissuade il datore di lavoro da ritardi e dilazioni nel pagamento di una indennita' dovuta per la lesione di un diritto fondamentale anche di matrice europea''.

martedì 11 settembre 2012

CONVENZIONE: SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE






Gent.ma/mo. Iscritta / iscritto




La UGL è lieta di informarla che é stato attivato il servizio di infortunistica stradale, di tutela degli iscritti per qualsiasi forma di risarcimento danni causati da terzi e di assistenza infortuni ai titolari di polizza assicurativa.

Tale servizio l’assisterà durante la fase stragiudiziale e la fase giudiziale, le verrà fornita assistenza anche per la “Mediazione” che come è noto, a partire dal mese di Marzo 2012 è una procedura obligatoria anche per l’infortunistica stradale.

Il servizio sarà erogato dalla UGL che, in quanto sindacato, non ha alcuno scopo di lucro ma si pone l’obiettivo di mettere a disposizione dei propri iscritti tutta una rete di professionisti con la quale ha stipulato delle convenzioni.

Tale servizio le darà la certezza che le sue ragioni ed i suoi diritti siano pienamente soddisfatti assicurando il giusto e correto risarcimento a lei dovuto.


Per maggiori informazioni contatti il servizio infortunistica UGL al numero di cellulare 3939915264 oppure all’indirizzo di posta elettronica

infortunistica@uglpalermo.it



Distinti Saluti

UGL servizio infortunistica

indirizzo e-mail: infortunistica@uglpalermo.it

Cell: 393/991.52.64

AEROPORTO DI CATANIA


Aeroporto di Catania. Lo scalo deve chiudere per un mese, dopo la vicenda Wind Jet ancora disagi in vista per i siciliani
11 settembre 2012, 15:15




C’è il rischio di forti disagi per i siciliani se l’aeroporto Fontanarossa dovesse chiudere per un mese senza aver individuato delle valide alternative. Il 2012 sarà difficilmente dimenticato dai siciliani che viaggiano in aereo: prima i disservizi legati alla situazione della compagnia low cost Wind Jet, adesso la chiusura per un mese dello scalo etneo.

La chiusura dell’aeroporto Fontanarossa di Catania è infatti prevista, per un mese, a partire dal prossimo 5 novembre. Il sito sarà interessato da lavori di adeguamento e riqualificazione dell’Air Slide, un appalto aggiudicato da un gruppo d’imprese tra cui il consorzio stabile “Valori Scarl” di Roma e le aziende catanesi “Cogip Spa” e Ing. Pavesi & C”. La base d’asta dell’appalto era di oltre trenta milioni di euro, ma l’Ati sopracitata se l’è aggiudicato a quasi 20milioni, con un ribasso dell’oltre il 33%. I lavori rientrano nel contratto di programma stipulato tra la Sac e l’Enac e il primo passo sarà appunto la riqualificazione della pista con il rifacimento della pavimentazione e delle sue fondamenta vecchie di oltre 50 anni.

Il vero problema è l’alternativa. Su Sigonella non ci sarebbe la disponibilità da parte dell’Amministrazione militare italiana, anche se si spera ancora che il ministro dei trasporti Passera riesca a far cambiare idea alla Difesa. In ogni caso Sigonella potrebbe assorbire molto meno della metà del traffico aereo catanese e quindi da sola sarebbe sempre insufficiente. Qualcuno aveva proposto il vicino aeroporto di Comiso, tanto pubblicizzato e anche inaugurato, ma ancora Comiso non sarebbe in condizione di essere operativo. Rimanendo così la situazione, il traffico aereo dell’aeroporto di Catania per un mese, dal 5 novembre al 5 dicembre, potrebbe essere “dirottato” su Palermo o Reggio Calabria (quest’ultimo scalo richiede però la presenza di piloti con uno specifico addestramento possedendo una pista con un accesso reso difficoltoso dalla presenza degli argini che contengono un torrente che attraversa l’area in prossimità dello scalo).

venerdì 7 settembre 2012

VERTENZA TRASPORTO AEREO


vertenza Trasporto Aereo - richiesta insediamento tavolo su crisi del settore
Le scriventi Segreterie Nazionali, con riferimento alla vertenza trasporto aereo formalizzata alle istituzioni con lettera del 30 maggio 2012 e in relazione all’impegno assunto nel corso all’incontro tenutosi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 14 agosto 2012, richiedono la sollecita apertura di un tavolo sulla crisi del Trasporto Aereo in Italia.
Come ormai di dominio pubblico, lo stato di crisi dell’intera industria del Trasporto Aereo italiano peggiora quotidianamente, dando luogo ad un reiterarsi di crisi aziendali irreversibili, che non solo genera disservizi e peggioramento del servizio offerto agli utenti del Trasporto Aereo, ma produce anche emergenze occupazionali e forte disagio sociale.
L’attuale crisi ha radici nell’assenza di norme strutturali e di sistema, che falsa le corrette regole di concorrenza tra gli operatori e, in mancanza di rapidi interventi correttivi, raggiungerà a breve un punto di non ritorno con i relativi risvolti negativi sul versante economico e sociale.
E’ pertanto urgente e indispensabile un intervento governativo, da attuarsi con il necessario approccio industriale generale, al fine di coordinare iniziative idonee a costruire un esigibile sistema regolatorio, anche attraverso l’introduzione di eventuali interventi legislativi, finalizzate al riordino e riequilibrio della catena del valore dell’intero sistema italiano del Trasporto Aereo.Ci rivolgiamo pertanto al Ministro Passera, che in occasione dell’incontro del 14 agosto sulla crisi Wind Jet,ha assunto personalmente l’impegno all’insediamento urgente di un tavolo su tali problematiche, a cui lasciamo la riflessione sull’eventuale presenza di altri dicasteri, oltre alle Scriventi OO.SS. ed alle associazioni datoriali di settore.
In attesa di convocazione porgiamo distinti saluti.



Segreterie Nazionali

FILT/CGIL    FIT/CISL   UILTRASPORTI   UGL TRASPORTI


lunedì 3 settembre 2012

Cassazione: inadempiente il datore di lavoro se rifiuta la prestazione del dipendente che documenta la guarigione


Cassazione: inadempiente il datore di lavoro se rifiuta la prestazione del dipendente che documenta la guarigione

La Corte di Cassazione,

con sentenza n. 12501 del 19 luglio 2012 ha affermato che
in diritto deve considerarsi che la condizione di malattia del dipendente costituisce
giustificato impedimento che esclude l'inadempimento dell'obbligo di prestazione
lavorativa (art. 2110 c.c.); ma nel momento in cui cessa la malattia, il lavoratore è
tenuto all'adempimento di tale obbligo e, ove offra la prestazione lavorativa, è il
datore di lavoro inadempiente, ove ingiustificatamente la rifiuti. La peculiarità del
caso di specie si legge nella sentenza è data dal fatto che la malattia della dipendente
era espressione di un'inidoneità al lavoro inizialmente valutata (dall'ASL che aveva
sottoposto la dipendente a visita collegiale medica) come permanente. La dipendente
quindi si è assentata dal servizio in una condizione di malattia tour court, sicché,
cessata la malattia per il miglioramento delle sue condizioni fisiche, che quindi
faceva venir meno il carattere permanente dell'inidoneità al lavoro inizialmente
certificata dalla ASL, non si poneva un problema di riammissione in servizio per
revoca di un provvedimento di dispensa, mai intervenuto, ma c'era soltanto la mera
riattivazione dell'obbligo di prestazione lavorativa. Una volta che la visita collegiale
medica aveva accertato il miglioramento delle condizioni di salute della lavoratrice,
come risultante dal certificato medico dalla stessa prodotto, e quindi la ripristinata
idoneità al lavoro, il rifiuto della prestazione lavorativa da parte dell'agenzia risultava
ingiustificato fin dall'inizio. La Suprema Corte ha quindi affermato, come principio
di diritto, che è inadempiente, per mora credenti, il datore di lavoro che rifiuti la
prestazione lavorativa del lavoratore il quale, già assente dal lavoro per malattia,
chieda di riprendere la sua attività allegando e documentando la cessazione della
malattia stessa ante tempus

Crisi, Centrella: “Concertazione necessaria per strada della crescita”


Crisi, Centrella: “Concertazione necessaria per strada della crescita”


“Il Paese ha bisogno di concertazione vera altrimenti rischia di precipitare nell’oblio”.
Lo afferma Giovanni Centrella, segretario generale dell’Ugl, in una diretta televisiva con Sky Tg 24 a margine della Giornata della legalita’ in corso a Prata, provincia di Avellino.
“Bene ha fatto il Presidente Monti a convocare le parti sociali. Ma il nostro compito – continua il sindacalista – non e’ fare i notai. Dobbiamo seguire concretamente e insieme le difficolta’ dell’Italia altrimenti non le supereremo mai”. “Mai come oggi, mentre celebriamo la giornata della Legalita’, e’ necessario pronunciare queste parole – conclude -. Senza lavoro il rischio di far cadere la societa’ nella trappola della criminalita’ organizzata e’ alto. Dobbiamo dare ai giovani la possibilita’ di conoscere la parte sana del nostro Paese e di rispettare a pieno quanto il generale Dalla Chiesa ha trasmesso al popolo italiano, anche a scapito della propria vita”.