Rassegna Stampa

mercoledì 27 marzo 2013

OGGETTO: Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.


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Roma, 14/03/2013

Circolare n. 40

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e

periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO:
Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al
congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.

SOMMARIO:
1 Premessa e quadro normativo
2 Ambito di applicazione

2.1 Congedo obbligatorio
2.2 Congedo facoltativo

2.3 Padre adottivo o affidatario
3 Trattamento economico, normativo e previdenziale
4 Modalità di fruizione
5 Compatibilità con le prestazioni a sostegno del reddito
6 Trattamento previdenziale (contribuzione figurativa) del congedo
obbligatorio e facoltativo del padre

1 - Premessa e quadro normativo

La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella G. U. n. 153 del 3/7/2012 supplemento
ordinario n. 136, ha previsto alcuni interventi volti alla promozione di una “cultura di maggiore
condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro”.

In particolare il comma 24 lettera a) dell’art. 4 istituisce per il padre, lavoratore dipendente,
un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di
maternità della madre (due giorni), d’ora innanzi denominato “congedo facoltativo”.

Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n.
37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, ha definito i criteri di accesso e modalità di utilizzo dei congedi.

2 – Ambito di applicazione

Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a),
della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non
oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto tale termine resta fissato anche nel caso di parto
prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del
congedo obbligatorio [1].

La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1°
gennaio 2013.

Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la
normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica
amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della
disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del
congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di
parto plurimo.

2.1 Congedo obbligatorio
Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del
bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche
successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.

Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è


aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre
al congedo obbligatorio. al congedo obbligatorio.

Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di
paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2.2 Congedo facoltativo
La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, del congedo facoltativo, ai sensi del
secondo periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche
continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni
del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del
congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal
padre.

Il dettato normativo configura questa fattispecie non come un diritto autonomo bensì come un
diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata
che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall’attività lavorativa.

Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della
madre.

Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto
mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di
astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di
un equivalente periodo (uno o due giorni).

Si precisa che il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si
avvale del congedo di maternità.

2.3 Padre adottivo o affidatario
Gli istituti di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 si applicano anche al padre adottivo o affidatario
e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di
adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

3 - Trattamento economico, normativo.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad
un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.

Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di
congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Pertanto, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata con
modalità che saranno illustrate con successivo messaggio – fatti salvi i casi in cui sia previsto il
pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale
(msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).

4. Modalità di fruizione
Ai sensi dell’art.3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni


di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende
fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita,
sulla base della data presunta del parto.
fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita,
sulla base della data presunta del parto.

Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uniemens.
A tal fine saranno fornite specifiche istruzioni.

Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una
dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un
numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del
congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche
al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.

L’Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti
dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in
contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio
della madre.

Si richiama l’attenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati ad ore.

5. Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
Il congedo obbligatorio per il padre ed il congedo facoltativo sono fruibili in costanza di
rapporto di lavoro nonché nelle ipotesi descritte dall’art. 24 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151.

In particolare, entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo
indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI, nel periodo transitorio
durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a
carico della cassa integrazione guadagni con le stesse modalità previste nel sopra menzionato
art. 24 d.lgs.151/2001 con riferimento ai periodi di congedo di maternità. Di conseguenza, in
tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente
l’indennità per la fruizione dei congedi in argomento, di cui all’art. 4, comma 24, lett. a) della
citata legge 92/2012, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto,
incumulabili.

In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF).

6. Trattamento previdenziale ( contribuzione figurativa ) del congedo
obbligatorio e facoltativo del padre.
Ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto ministeriale 22.12.2012, al congedo obbligatorio e
facoltativo del padre di cui all’art. 4, comma 24, lett.a della legge n.92/2012, si applica la
disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall’art.30 del D.Lgs.n.151 /2001.

Come è noto, il predetto articolo 30, nel disciplinare il trattamento previdenziale del congedo
di paternità di cui all’art.28 del D.lgs.151/2001, rinvia a sua volta all’art. 25 del citato decreto
151, che disciplina il trattamento previdenziale (contributi figurativi ), sia per il periodo di
congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro ( art.25, comma 1 ) sia per il
periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto di lavoro
(art.25 comma 2).


Al riguardo va evidenziato che il congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto
aggiuntivo a quello della madre ed autonomo rispetto ad esso, in quanto spetta comunque
indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Pertanto, esclusivamente
per l’ipotesi di congedo obbligatorio del padre di cui sopra, la contribuzione figurativa nel
periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analogamente a quanto
accade per il congedo obbligatorio della madre (artt.16 e 17 del citato testo unico), a
condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (art.25 comma 2). La contribuzione
dovrà essere valorizzata in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e varrà ai fini del
diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che limitino o
escludano l’efficacia della contribuzione figurativa.

Ove il lavoratore dipendente si trovi in congedo di paternità previsto dall’art. 28 del
D.lgs.n.151/2001, potrà chiedere il congedo obbligatorio di cui all’art. 4, comma 24, lett. a,
della legge 92/2012 ( ciò in forza di quanto previsto dall’ art.1, comma 6, DM 22.12.2012).
Anche in questo caso, la contribuzione figurativa a copertura del giorno di fruizione del
congedo obbligatorio sarà valorizzata secondo le disposizioni vigenti e la scadenza del congedo
di paternità ex art. 28 del D.lgs.151 si sposterà di un giorno.

La contribuzione figurativa per il congedo obbligatorio e facoltativo di cui all’art.4, comma 24,
lett.a della legge 92/2012, spetterà anche nei casi di applicazione dell’art. 24 del
D.Lgs.151/2001 previsti dal paragrafo 5 della presente circolare.


[1] Cfr. sentenza della Corte Costituzionale n.116 del 7 aprile 2011, pubblicata in G.U. il 13
aprile 2011.
Il Direttore Generale
Nori