Comunicato per il lavoratori
Con riferimento alla nostra precedente comunicazione dello scorso 8 marzo, con la quale abbiamo dato notizia dell’avvio di un’attività di collaborazione con l’INPS al fine di agevolare il pagamento delle quote di TFR a carico del Fondo di Garanzia, desideriamo confermare che la Procedura ha inviato all’INPS, per via telematica e cartacea, la documentazione e le informazioni richieste.
Si precisa che il Fondo di Garanzia assicurerà il pagamento del solo TFR ammesso allo stato passivo e non anche le quote di TFR maturate in costanza di CIGS, per le quali la Procedura ha parimenti trasmesso i dati necessari, attraverso il mod. SR41, per consentire il relativo processo di liquidazione da parte dell’INPS.
La trasmissione dei dati relativi al Fondo di Garanzia concerne tutte le posizioni per le quali non vi è necessità di ulteriori accertamenti e per le quali sono già decorsi i termini per la presentazione di eventuali opposizioni o impugnazioni. Di conseguenza sono state al momento escluse le posizioni dei lavoratori interessate da pignoramenti e cessioni del quinto dello stipendio, nonché le posizioni di quei dipendenti che hanno cessato l’attività lavorativa prima del 2000 e di quelli per i quali è tuttora in corso un’attività di verifica.
Con particolare riferimento alle cessioni del quinto, si rende noto che l’INPS ha pubblicato la circolare n. 89 del 26.6.2012 con la quale sono state chiarite le modalità di intervento del Fondo di Garanzia in caso di cessione del TFR; è stato inoltre pubblicato il modello SR131 necessario per definire il debito residuo.
Al fine di avere contezza della propria posizione individuale e per rispettare la normativa in materia di privacy, è stato predisposto un elenco di tutti i lavoratori che possono presentare la predetta domanda all’INPS, ordinato per numero di insinuazione allo stato passivo e suddiviso per ciascuna Società del Gruppo Alitalia (gli elenchi saranno presto online) .
Per coloro che risultano inclusi nel predetto elenco, ribadiamo che l’unico adempimento che resta a carico del creditore lavoratore che abbia risolto il proprio rapporto di lavoro, è l’inoltro dell’istanza di intervento del Fondo di Garanzia, per via telematica (clicca qui), secondo le istruzioni impartite dall’INPS con la circolare n. 46 del 27.3.2012 (reperibile sul sito www.inps.it).
Per i lavoratori esclusi dall’elenco suddetto, la Procedura, non appena avrà concluso l’attività di verifica necessaria, provvederà a trasmettere all’INPS la documentazione necessaria per l’intervento del Fondo.
Dell’invio verrà data comunicazione sul presente sito.
Si precisa che l’art. 2, comma 2, della L. 297/82 prevede che, nel caso in cui il credito sia stato oggetto di opposizioni o impugnazioni, la domanda al Fondo di Garanzia possa essere presentata solo dopo la pubblicazione della decisione dell’Autorità Giudiziaria.
13 luglio 2012
domenica 15 luglio 2012
giovedì 12 luglio 2012
UGL SICILIA NOTIZIE " Gesap Comunicato stampa "
GESAP-AEROPORTO FALCONE BORSELLINO: DE COSIMO (UGL),SIAMO IN ALLERTA PER LO SCALO AEROPORTUALE DI PALERMO
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| Domenico De Cosimo |
Lo afferma il Segretario Regionale UGL Trasporto Aereo Domenico De Cosimo aggiungendo “
che da circa un mese apprendiamo quotidianamente di uno scontro senza precedenti in atto tra i vertici dell’ENAC e componenti della Assemblea dei soci della GESAP spa , società che ha in concessione la gestione aeroportuale dello scalo Palermitano”.
“Pur non volendo entrare nel merito dei termini dello scontro – spiega il sindacalista - non posso non esprimere viva preoccupazione per il futuro dei lavoratori in forza allo scalo, anche e soprattutto alla luce delle comunicazioni che ipotizzano una grave crisi economica delle casse della stessa società di gestione aeroportuale che ipotizzano un deficit pari ad oltre tre milioni di euro” .
“Siamo convinti che – approfondisce De Cosimo - ci possono essere soluzioni alternative, investimenti e piani di sviluppo che possano garantire il mantenimento di un asset fondamentale per l’implementazione dell’intermodalità regionale e nazionale degli utili,del perimetro aziendale è soprattutto, dei livelli occupazionali nonché di un servizio essenziale per i cittadini.
“Non daremo mai il nostro consenso a chi,- conclude il sindacalista - attraverso logiche di mera cassa e non di approccio sistemico-industriale, vuole svendere una società fiore all’occhiello della città di Palermo e del sistema nazionale”.
Pubblicato da UGL SICILIA NOTIZIE
martedì 26 giugno 2012
COMUNICATO UNITARIO SEGRETERIE NAZIONALI TRASPORTO AEREO
Comunicato unitario Segreterie Nazionali Trasporto Aereo
I Segretari nazionali di FILTCGIL FIT CISL UILTrasporti e UGL Trasporti con delega al Trasporto Aereo a termine di un confronto di alcune settimane sullo stato del settore e sulla iniziativa sindacale adeguata ai problemi da affrontare, hanno condiviso quanto segue:
La crisi economica che pesa sul trasporto aereo italiano si è innestata su una conclamata difficoltà del settore, già evidente prima dell’inasprirsi della crisi. Questo a causa di una peculiarità negativa del nostro Paese che non ha saputo accompagnare i processi di liberalizzazione con un quadro di regole condivise, al contrario di quanto accaduto nel resto d’Europa. Tale peculiare stato di avanzamento senza filtri, dei processi di liberalizzazione, ha reso l’industria italiana del trasporto aereo più povera, incapace di erogare servizi di qualità ed in preda ad un notevole disagio economico e sociale che peggiora con il passare del tempo. Mette in discussione l’occupazione, i salari di lavoratrici e lavoratori del settore e perfino lo stesso diritto alla qualità della mobilità dei cittadini.
Lo stato di emergenza che caratterizza il settore pone enormi difficoltà di gestione dei problemi ed ha aperto perfino contraddizioni tra le OO.SS. e messo in discussione i rapporti unitari. Si impone pertanto una condivisa analisi dei problemi e un’altrettanto condivisa modalità di gestione delle problematiche che si pongono come urgenti, ricercando le condizioni per superare le intese separate.
Il documento sulla “vertenza nazionale T.A”, deliberata unitariamente dalle Segreterie nazionali, non solo a sostegno della vertenza per la stipula del CCNL del settore, ma alla ricerca di un nuovo punto di equilibrio economico sociale dell’industria italiana del trasporto aereo, è il primo concreto risultato del confronto
unitario.Sempre unitariamente si è decisa l’impugnativa al Consiglio di Stato della sentenza del TAR del Lazio cheha bocciato il regolamento Enac che recepiva anni di lavoro e proposte sindacali. Il nuovo regolamento emanato da Enac, che si attiene alla sentenza del TAR del Lazio, è uno strumento giudicato assolutamente inadeguato e contro il quale le Segreterie nazionali hanno deciso di ricorrere unitariamente allo stesso TAR.
Ciò che urge per il settore è una soluzione di sistema da ricercarsi attraverso il confronto e il tavolo richiesto unitariamente ed istituito e coordinato da ENAC con la presenza oltre che delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni datoriali del settore, anche delle istituzioni governative e regolatorie.
Le Segreterie nazionali ritengono opportuno assumere il presente documento quale strumento di governo delle vertenze e dei rapporti unitari.
Tutte le vertenze e le occasioni relative di confronto con le controparti, sia di carattere categoriale sia di ordine generale, devono prevedere un preventivo confronto unitario di merito. Inoltre, in ogni occasione in cui si possa prevedere un epilogo non unitario, si sospende la trattativa e si congela il negoziato convocando una Segreteria unitaria. La Segreteria Nazionale unitaria si riunisce per una verifica che affronta il merito della vertenza e le possibili soluzioni alternative, compatibili e unitarie.
Quanto sopra in attesa della definizione del regolamento unitario e delle modalità applicative dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 circa la validazione delle intese e sulla tematica rappresentanza e rappresentatività a cura delle Federazioni dei trasporti.
Le Segreterie sono impegnate al rispetto di quanto sopra e a definire entro dieci giorni il documento finale di sintesi delle linee guida di piattaforma per la stipula del CCNL del settore.
mercoledì 13 giugno 2012
sabato 12 maggio 2012
CASSAZIONE : CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO, IL SABATO E LA DOMENICA NON RIENTRANO NEL COMPUTA.
Cassazione: congedo parentale frazionato, il sabato e la domenica non rientrano nel computa
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6472 del 4 maggio 2012, si è pronunciata in merito alla questione se, qualora la lavoratrice madre rientri al lavoro, interrompendo così la fruizione del congedo parentale, nelle giornate di venerdì ovvero in qualsiasi giorno che preceda immediatamente una festività infrasettimanale, i giorni di sabato o di domenica o comunque i giorni festivi successivi ai giorno di rientro al lavoro debbano essere computati, o meno, ai fini del congedo parentale. Nel caso di specie una lavoratrice aveva goduto del congedo parentale in modo frazionato, e, più precisamente, dal lunedì al giovedì con rientro al lavoro il venerdì ovvero in altro giorno precedente una festività; il datore di lavoro aveva conteggiato, quali giorni lavorativi, solo il venerdì o i giorni lavorati prefestivi avendo ricompreso nel periodo di congedo i giorni del sabato e della domenica ovvero le festività infrasettimanali successive al giorno lavorativo con la conseguenza - ad avviso della lavoratrice - che il datore di lavoro aveva ingiustamente sottratto almeno due giorni di congedo parentale per ciascuna settimana. La Suprema Corte sul punto ha affermato che "il diritto al congedo parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Poiché, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l'ipotesi (...) in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale)."
I Giudici di legittimità hanno inoltre precisato che la fruizione del congedo parentale si interrompe allorché la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione. Nella fattispecie l'interruzione del congedo parentale si realizza con il rientro al lavoro nel quinto giorno della settimana (il venerdì) e con la ripresa della fruizione del congedo a partire dal lunedì successivo; appare evidente che il sabato e la domenica sono esclusi dal periodo di congedo in quanto non ricompresi in una frazione di congedo parentale unitariamente fruita.
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6472 del 4 maggio 2012, si è pronunciata in merito alla questione se, qualora la lavoratrice madre rientri al lavoro, interrompendo così la fruizione del congedo parentale, nelle giornate di venerdì ovvero in qualsiasi giorno che preceda immediatamente una festività infrasettimanale, i giorni di sabato o di domenica o comunque i giorni festivi successivi ai giorno di rientro al lavoro debbano essere computati, o meno, ai fini del congedo parentale. Nel caso di specie una lavoratrice aveva goduto del congedo parentale in modo frazionato, e, più precisamente, dal lunedì al giovedì con rientro al lavoro il venerdì ovvero in altro giorno precedente una festività; il datore di lavoro aveva conteggiato, quali giorni lavorativi, solo il venerdì o i giorni lavorati prefestivi avendo ricompreso nel periodo di congedo i giorni del sabato e della domenica ovvero le festività infrasettimanali successive al giorno lavorativo con la conseguenza - ad avviso della lavoratrice - che il datore di lavoro aveva ingiustamente sottratto almeno due giorni di congedo parentale per ciascuna settimana. La Suprema Corte sul punto ha affermato che "il diritto al congedo parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Poiché, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l'ipotesi (...) in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale)."
I Giudici di legittimità hanno inoltre precisato che la fruizione del congedo parentale si interrompe allorché la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione. Nella fattispecie l'interruzione del congedo parentale si realizza con il rientro al lavoro nel quinto giorno della settimana (il venerdì) e con la ripresa della fruizione del congedo a partire dal lunedì successivo; appare evidente che il sabato e la domenica sono esclusi dal periodo di congedo in quanto non ricompresi in una frazione di congedo parentale unitariamente fruita.
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